[AAS 75(1983), pp. 396-403]
Nella costituzione apostolica
“Divinus
perfectionis Magister” del 25 gennaio
1983 è stata stabilita la procedura per le
inchieste che d'ora in poi devono essere
svolte nelle cause dei santi da parte dei
vescovi; così pure è stato affidato a questa
sacra congregazione il compito di emanare
speciali Norme a tale scopo. Perciò la
medesima sacra congregazione ha redatto le
norme che seguono. Il sommo pontefice ha
voluto che fossero esaminate dall'assemblea
plenaria dei padri preposti a detta
congregazione tenuta nei giorni 22 e 23
giungo 1981; e poi, dopo aver sentito anche
il parere di tutti i padri preposti ai
dicasteri della Curia romana, le ha
rati-ficate e ne ha ordinato la
pubblicazione.
1. a) L'attore promuove la causa di
canonizzazione; chiunque faccia parte del
popolo di Dio o qualunque gruppo di fedeli
ammesso dall'auto-rità ecclesiastica può
fungere da attore.
b) L'attore tratta la causa tramite un
postulatore legittimamente costituito.
2. a) Il postulatore viene costituito
dall'attore mediante un mandato di procura
redatto a norma del diritto, con
l'approvazione del vescovo.
b) Mentre la causa viene trattata
presso la sacra congregazione, il
postulatore, approvato dalla stessa
congregazione, deve avere dimora stabile a
Roma.
3. a) Possono svolgere la mansione di
postulatore sacerdoti, membri di istituti di
vita consacrata e laici; tutti devono essere
esperti in teologia, diritto canonico e
storia, come pure conoscere la prassi della
sacra congregazione.
b) E' compito del postulatore anzitutto
svolgere le indagini sulla vita del servo di
Dio di cui si tratta, per conoscere la sua
fama di santità e l'im-portanza ecclesiale
della causa, e riferire al vescovo.
c) Al postulatore viene affidato anche
il compito di amministrare i beni offerti
per la causa, secondo le norme date dalla
sacra congregazione.
4. Il postulatore ha il diritto di
farsi sostituire, per mezzo di un legittimo
mandato e con il consenso degli attori, da
altri che vengono chiamati vicepostulatori.
5. a) Nell'istruire le cause di
canonizzazione, il vescovo competente è
quello nel cui territorio il servo di Dio è
morto, a meno che particolari circostanze,
riconosciute dalla sacra congregazione, non
consiglino diversamente.
b) Se si tratta di un asserito
miracolo, è competente il vescovo sul cui
territorio il fatto è avvenuto.
6. a) Il vescovo può istruire la causa
direttamente o tramite un suo delegato, che
sia sacerdote, veramente preparato in campo
teologico, canonico e anche storico se si
tratta di cause antiche.
b) Anche il sacerdote che viene scelto
come promotore di giustizia deve possedere
tali doti.
c) Tutti gli officiali che prendono
parte alla causa devono giurare di adempiere
fedelmente il loro incarico, e sono tenuti
al segreto.
7. La causa può essere più recente o
antica; è detta più recente, se il martirio
o le virtù del servo di Dio possono essere
provati attraverso le deposizioni orali di
testimoni oculari; è detta antica quando le
prove relative al martirio o le virtù
possono essere desunte soltanto da fonti
scritte.
8. Chiunque intenda iniziare una causa
di canonizzazione, presenti al vescovo
competente, tramite un postulatore, il
libello di domanda, nel quale si richiede
l'istruzione della causa.
9. a) Nelle cause più recenti, il
libello di domanda non può essere presentato
prima di cinque anni dalla morte del servo
di Dio.
b) Se viene presentato dopo 30 anni, il
vescovo non può procedere alle fasi
successive se non si sia accertato, con
un'attenta indagine, che nel caso non c'è
stata alcuna frode o inganno, da parte degli
attori, nel procrastinare l'introduzione
della causa.
10. Il postulatore, assieme al libello
di domanda, deve presentare:
a) nelle cause sia più recenti sia
antiche, una biografia di un certo valore
storico sul servo di Dio, se esiste, o, in
mancanza di questa, un'accurata relazione
cronologica sulla vita e le attività del
servo di Dio, sulle sue virtù o martirio,
sulla forma di santità e di prodigi, senza
omettere ciò che pare contrario o meno
favorevole alla causa stessa;
b) tutti gli scritti pubblicati dal
servo di Dio in copia autentica;
c) solo nelle cause più recenti, un
elenco delle persone che possono contribuire
a riconoscere la verità sulle virtù o il
martirio del servo di Dio, come pure sulla
fama di santità o di prodigi, oppure
impugnarla.
11. a) Accettato il libello, il vescovo
consulti la conferenza episcopale, almeno
regionale, sull'opportunità di introdurre la
causa.
b) Inoltre faccia conoscere
pubblicamente la petizione del postulatore
della propria diocesi e, se lo riterrà
opportuno, anche nelle altre diocesi, con il
consenso dei rispettivi vescovi, invitando
tutti i fedeli a dargli notizie utili
riguardanti la causa, se ne hanno da
fornire.
12. a) Se dalle informazioni ricevute
fosse emerso qualche ostacolo di una certa
rilevanza contro la causa, il vescovo ne
informi il postulatore, affinché lo possa
eliminare.
b) Se l'ostacolo non è stato rimosso e
il vescovo perciò riterrà che la causa non
si può ammettere, avverta il postulatore,
esponendo le motivazioni della decisione.
13. Se il vescovo intende introdurre la
causa, chieda il voto di due censori teologi
circa gli scritti editi del servo di Dio;
questi dicano se in tali scritti c'è
qualcosa di contrario alla fede e ai buoni
costumi.
14. a) Se i voti dei censori teologi
sono favorevoli, il vescovo ordini che
vengano raccolti tutti gli scritti del servo
di Dio non ancora pubblicati, come pure
tutti e singoli i documenti storici sia
manoscritti sia stampati riguardanti in
qualunque modo la causa.
b) Nel fare tale ricerca, soprattutto
quando si tratta di cause antiche, si
ricorra all'aiuto di esperti in storia e
archivistica.
c) Adempiuto l'incarico, gli esperti
presentino al vescovo, assieme agli scritti
raccolti, una diligente e distinta
relazione, nella quale riferiscano e
garantiscano d'aver adempiuto fedelmente il
compito loro affidato, uniscano un elenco
degli scritti e dei documenti, esprimano un
giudizio circa la loro autenticità e il loro
valore, come pure circa la personalità del
servo di Dio, quale si desume dagli stessi
scritti e documenti.
15. a) Ricevuta la relazione, il
vescovo consegni al promotore di giustizia o
ad un altro esperto tutto ciò che è stato
acquisito fino a quel momento, affinché
possa predisporre gli interrogatori utili ad
indagare e mettere in luce la verità circa
la vita, le virtù o il martirio, la fama di
santità o di martirio del servo di Dio.
b) Nelle cause antiche gli
interrogatori riguardino soltanto la fama di
santità o di martirio ancora presente e, se
è il caso, il culto reso al servo di Dio in
tempi più recenti.
c) Nel frattempo il vescovo invii alla
Congregazione per le cause dei santi una
breve notizia sulla vita del servo di Dio e
sull'importanza della causa, per vedere se
da parte della Santa Sede ci sia qualcosa in
contrario.
16. a) Quindi il vescovo o un suo
delegato esamini i testimoni presentati dal
postulatore e gli altri che devono essere
interrogati d'ufficio, assistito da un
notaio che trascrive le parole di chi
depone, il quale alla fine conferma la
deposizione.
Ma se urge l'esame dei testimoni per
non perdere le prove, essi devono essere
interrogati anche prima di completare la
ricerca dei documenti.
b) All'esame dei testimoni partecipi il
promotore di giustizia; qualora questi non
fosse stato presente, gli atti vengano poi
sottoposti al suo esame, affinché egli possa
fare le sue osservazioni e proporre quanto
gli parrà necessario e opportuno.
c) I testimoni siano esaminati
anzitutto sugli interrogatori stabiliti; poi
il vescovo o il suo delegato non tralasci di
porre ai testimoni altre domande necessarie
o utili, affinché quanto essi hanno detto
sia chiarito o le eventuali difficoltà
emerse siano appianate o superate.
17. I testimoni devono essere testimoni
oculari; a questi, se occorre, possono
essere aggiunti altri testimoni che hanno
sentito da coloro che hanno visto; ma tutti
siano degni di fede.
18. Come testimoni siano presentati
anzitutto i consanguinei e parenti del servo
di Dio e quanti altri abbiano vissuto con e
frequentato il servo di Dio.
19. A prova del martirio o
dell'esercizio delle virtù e della fama dei
prodigi di un servo di Dio che sia
appartenuto a qualche istituto di vita
consacrata, una parte notevole di testimoni
presentati devono essere estranei; a meno
che ciò sia impossibile, a motivo della
particolare vita del servo di Dio.
20. Non siano ammessi a testimoniare:
a) il sacerdote, per quanto riguarda
tutto ciò di cui è venuto a conoscenza
attraverso la confessione sacramentale;
b) i confessori abituali o i direttori
spirituali del servo di Dio, per quanto
riguarda anche tutto ciò che il servo di Dio
ha loro manifestato nel foro di coscienza
fuori della confessione sacramentale.
c) il postulatore nella causa, finché
svolge l'incarico.
21. a) Il vescovo o il delegato chiami
d'ufficio alcuni testimoni, che siano in
grado di contribuire, se occorre, al
completamento dell'inchiesta, soprattutto se
sono contrari alla causa stessa.
b) Devono essere chiamati come
testimoni d'ufficio gli esperti che hanno
svolto le indagini sui documenti e redatto
la relazione sui medesimi; essi devono
dichiarare sotto giuramento: 1) di avere
svolto tutte le indagini e di aver raccolto
tutta la documentazione riguardante la
causa; 2)di non aver alterato o mutilato
alcun documento o testo.
22. a) I medici curanti, quando si
tratta di guarigioni prodigiose, vanno
prodotti come testimoni.
b) Qualora essi si rifiutassero di
presentarsi al vescovo o al delegato, questi
provveda che redigano sotto giuramento, se
possibile, una relazione scritta da mettere
agli atti sulla malattia e il suo decorso, o
almeno si cerchi di ottenere tramite
interposta persona, un loro giudizio, da
sottoporre poi ad esame.
23. I testimoni nella loro
testimonianza, che deve essere confermata
con giuramento, devono indicare la fonte
della loro conoscenza di quanto asseriscono;
diversamente la loro testimonianza è da
ritenersi nulla.
24. Se un testimone preferisce
consegnare al vescovo o al suo delegato, sia
contestualmente alla deposizione sia al di
fuori di essa, qualche scritto da lui
redatto in precedenza, tale scritto venga
accettato, purché il teste stesso provi con
giuramento che ne è l'autore e che in esso
sono esposte cose vere; e tale scritto venga
accluso agli atti della causa.
25. a) Qualunque sia il modo con cui i
testimoni hanno rilasciato le informazioni,
il vescovo o il delegato abbia diligente
cura di autenticarle sempre con la sua firma
e col proprio timbro.
b) I documenti e le testimonianze
scritte, sia raccolte dagli esperti sia
rilasciate da altri, siano dichiarate
autentiche con l'apposizione del nome e del
timbro di un notaio o di un pubblico
ufficiale che ne faccia fede.
26. a) Se le indagini sui documenti o
sui testimoni devono essere svolte in altra
diocesi, il vescovo o il delegato mandi una
lettera al vescovo competente, il quale
procederà secondo le norme qui stabilite.
b) Gli atti di tale inchiesta siano
conservati nell'archivio della curia, ma una
copia redatta a norma dei nn. 29-30 sia
mandata al vescovo richiedente.
27. a) Il vescovo o il delegato si
interessi con somma diligenza e impegno
affinché nel raccogliere le prove nulla sia
omesso, di quanto in qualunque modo ha
attinenza con la causa, tenendo presente che
il felice esito della causa dipende in gran
parte dalla sua buona istruzione.
b) Raccolte quindi tutte le prove, il
promotore di giustizia esamini tutti gli
atti e documenti per potere, se gli parrà
necessario, richiedere ulteriori indagini.
c) Al postulatore deve essere data
anche la facoltà di esaminare gli atti per
potere, se lo ritiene opportuno, completare
le prove con nuovi testimoni o documenti.
28. a) Prima che l'inchiesta sia
conclusa il vescovo o il delegato ispezioni
diligentemente la tomba del servo di Dio, la
camera nella quale abitò o morì e altri
eventuali luoghi dove si possano mostrare
segni di culto in suo onore, e faccia una
dichiarazione circa l'osservanza dei decreti
di Urbano VIII sulla non esistenza di culto.
b) Di tutto ciò che è stato fatto si
rediga una relazione da allegare agli atti.
29. a) Completati gli atti istruttori,
il vescovo o il delegato ordini che sia
redatta una copia conforme, a meno che,
considerate le circostanze sicure, abbia già
permesso di prepararla durante la fase
istruttoria.
b) La copia conforme sia trascritta
dagli atti originali e venga fatta in
duplice esemplare.
30. a) Fatta la copia conforme, la si
confronti con l'originale, e il notaio firmi
ciascuna pagina almeno con le sigle e vi
apponga il suo timbro.
b) L'originale chiuso in busta e
contrassegnato dai timbri sia custodito
nell'archivio della curia.
31. a) La copia conforme dell'inchiesta
e i documenti allegati vengano trasmessi per
via sicura alla sacra congregazione in
duplice esemplare debitamente chiusi e
contrassegnati dai timbri, assieme ad una
copia dei libri del servo di Dio esaminati
dai censori teologi e sottoposti al loro
giudizio.
b) Se è necessaria una traduzione degli
atti e dei documenti in una lingua ammessa
presso la sacra congregazione, si producano
due copie della versione dichiarata
autentica, e siano inviate a Roma assieme
alla copia conforme.
c) Il vescovo o il delegato mandi
inoltre al cardinale prefetto una
dichiarazione sulla credibilità dei
testimoni e la legittimità degli atti.
32. L'inchiesta sui miracoli va
istruita separatamente dall'inchiesta sulle
virtù o il martirio e si svolga secondo le
norme che seguono.
33. a) Il vescovo competente a norma
del n. 5 b, dopo aver ricevuto il libello
del postulatore assieme ad una breve ma
accurata relazione dell'asserito miracolo e
ai documenti ad esso relativi, chieda il
giudizio di uno o due esperti.
b) Se avrà poi deciso di istruire
l'inchiesta giuridica, esaminerà di persona
o tramite un suo delegato tutti i testimoni,
secondo le norme stabilite sopra ai nn. 15a,
16-18 e 21-24.
34. a) Se si tratta di guarigione da
una malattia, il vescovo o il delegato
chieda l'aiuto di un medico, il quale pone
le domande ai testimoni per chiarire meglio
le cose secondo la necessità e le
circostanze.
b) Se il guarito è ancora vivente,
alcuni esperti lo visitino, per costatare se
la guarigione è duratura.
35. La copia conforme dell'inchiesta
assieme ai documenti allegati sia inviata
alla sacra congregazione, secondo quanto
stabilito ai nn. 29-31.
36. Sono proibite nelle chiese le
celebrazioni di qualunque genere o i
panegirici sui servi di Dio, la cui santità
di vita è tuttora soggetta a legittimo
esame.
Ma anche fuori della chiesa ci si deve
astenere da quegli atti che potrebbero
indurre i fedeli a ritenere a torto che
l'inchiesta, fatta dal vescovo sulla vita e
sulle virtù o sul martirio del servo di Dio,
comporti automaticamente la certezza della
futura canonizzazione del servo di Dio
stesso.
Giovanni Paolo II, per divina
provvidenza papa, nell'udienza concessa il 7
febbraio 1983 al sottoscritto Cardinale
Prefetto della Congregazione, si è degnato
di approvare e ratificare le presenti norme,
ordinandone la pubblicazione e l'entrata in
vigore da oggi stesso. Esse dovranno
debitamente e devotamente essere osservate
da tutti i vescovi che istruiscono le cause
di canonizzazione e da quanti altri
direttamente interessati, nonostante
qualsiasi disposizione in contrario, anche
degna di speciale menzione.
Roma, dalla
Sacra Congregazione per le Cause dei Santi,
7 febbraio 1983
Pietro
Card. Palazzini
Prefetto
Traian Crisan
Arciv. tit. di Drivasto
Segretario
Riferimeti bibliografici:
Cfr.
Costituzione Apostolica Divinus
perfectionis Magister, n. 2.1.
Cfr. ibid., 2.2.
Cfr. ibid., n. 2.3.
Cfr. ibid., n. 2.4.
Cfr. ibid., n. 2.6.
Ibid.
Ibid., n. 2, 5.
©
Libreria Editrice Vaticana