Prima di trattare dell'attuale procedura
delle cause di beatificazione e di
canonizzazione, è opportuno definire questi
stessi termini precisamente e brevemente
alla luce delle precedenti considerazioni.
La canonizzazione, generalmente parlando, è
un decreto che riguarda la venerazione
ecclesiale pubblica di un individuo. Tale
venerazione comunque può essere permissiva o
precettiva, universale o locale. Se il
decreto contiene una prescrizione, ed è
universale nel senso che lega l'intera
Chiesa, si tratta di un decreto di
canonizzazione; se invece permette soltanto
tale culto, o se lega sotto prescrizione ma
non riguardo a tutta la Chiesa, si tratta di
un decreto di beatificazione.
Nell'antica disciplina della Chiesa,
probabilmente addirittura sino al tempo di
Papa Alessandro III (†1181), in molte
diocesi i vescovi potevano concedere che una
pubblica venerazione fosse tributata a dei
santi, e tali decreti episcopali non erano
soltanto permissivi, ma, ci sembra,
precettivi. Tali decreti, comunque, non
potevano prescrivere l'onore universale;
l'effetto di un atto episcopale di tale tipo
era equivalente alla nostra moderna
beatificazione: In tali casi non c'era,
propriamente parlando, nessuna
canonizzazione, tranne che con il consenso
del Papa che estendeva il culto in
questione, implicitamente o esplicitamente,
e che lo imponeva con una prescrizione a
tutta la chiesa. Nella più recente
disciplina la beatificazione è un permesso a
venerare, concesso dal Romano Pontefice con
restrizione a certi luoghi e a certe
pratiche liturgiche. Così alla persona nota
come Beato (cioè Beatificato) non è lecito
tributare pubblica reverenza al di fuori del
luogo per il quale il permesso è concesso, o
recitare un ufficio in suo onore, o
celebrare la Messa con preghiere che si
riferiscono a lui, tranne che non si sia
concesso uno speciale indulto; ugualmente,
altre forme di onore sono state interdette.
La canonizzazione è una prescrizione del
Romano Pontefice che ordina che la
venerazione pubblica sia tributata a un
individuo nella Chiesa Universale.
Riassumendo, la beatificazione, nella
presente disciplina, differisce dalla
canonizzazione in questo: che la prima
implica (1) un permesso a venerare ristretto
localmente, non universale, che è (2) un
mero permesso, e non un precetto; mentre la
canonizzazione implica un precetto
universale.
In casi eccezionali uno elemento o l'altro
di tale distinzione può mancare; così Papa
Alessandro III non soltanto permise ma
ordinò il culto pubblico del Beato Guglielmo
di Malavalle nella Diocesi di Grosseto, è la
sua decisione fu confermata da Papa
Innocenzo III (1160-1216); Papa Leone X
(1475-1521) agì allo stesso modo riguardo al
Beato Osanna per la città e il distretto di
Mantova; così anche Papa Clemente IX
(1600-1669) riguardo alla Beata Rosa da
Lima, quando la scelse quale patrona
principale di Lima e del Perù; e Clemente X
(1590-1676), proclamandola patrona di tutta
l'America, le filippine e le Indie. Clemente
X scelse anche il Beato Stanislao Kostka
come patrono della polonia, della Lituania e
delle province alleate. Ancora, riguardo
all'universalità, Sisto IV (1414-1484)
permise il culto del Beato Giovanni Boni
nella Chiesa Universale. In tutti questi
esempi ci fu soltanto una beatificazione. Il
culto della Beata Santa Rosa da Lima, è
vero, era generale ed obbligatorio per
l'America, ma, mancando la completa
obbligatoria universalità, non era
strettamente par-lando una canonizzazione
(Benedetto XIV, op. sit., I, xxxix).
La canonizzazione, perciò, crea un culto che
è universale ed obbligatorio. Ma
nell'imporre quest'obbligo il Papa può
usare, ed in effetti usa, uno di questi due
metodi, ognuno dei quali costituisce una
nuova specie di canonizzazione, cioè la
canonizzazione formale e la canonizzazione
equivalente. La canonizzazione formale si ha
quando il culto è prescritto con una
decisione esplicita e definitiva, dopo un
adeguato processo giudiziale e le cerimonie
usuali in tali casi. La canonizzazione
equivalente si ha quando il Papa, omettendo
il processo giudiziale e le cerimonie,
proclama qualcuno servo di Dio per essere
venerato nella Chiesa Universale; questo
accade quando un tale santo è stato dai
tempi antichi oggetto di venera-zione,
quando le sue virtù eroiche (o martirio) e i
suoi miracoli sono ripor-tati da storici
affidabili, e la fama della sua miracolosa
intercessione è ininterrotta. Molti esempi
di tale canonizzazione si trovano in
Benedetto XIV; per esempio, i Santi
Romualdo, Norberto, Bruno, Pietro Nolasco,
Raimondo Nonnato, Giovanni di Matha, Felice
di Valois, la Regina Margaret di Scozia, il
Re Stefano d'Ungheria, Venceslao Duca di
Boemia, e Papa Gregorio VII. Tali esempi
offrono una buona prova della prudenza con
cui la Chiesa Romana procede in queste
canonizzazioni equivalenti. San Romualdo non
fu canonizzato che 439 anni dopo la sua
morte, e tale onore pervenne a lui molto
prima che a tutti gli altri sopra
menzionati. Si può aggiungere che la
canonizzazione equivalente consiste
usualmente nel prescrivere da parte del Papa
un Ufficio e una Messa in onore del san-to,
e che il solo comparire nell'elenco del
Martirologio Romano non implica in alcun
modo questo onore (Benedetto XIV, l, c.,
xliii, n. 14).