Le cause dei martiri sono condotte nello stesso modo di quelle
dei confessori finché si tratta dei processi informativi e di
quelli de non cultu e ad introductionem causae. Ma
appena la commissione di introduzione è stata costituita, essi
procedono molto più rapidamente.
Non sono concesse lettere remissorie per i processi Apostolici
che riguardano la fama generale per il martirio e per i
miracoli; the lettere inviate richiedono un'immediata indagine
sul fatto del martirio, sul suo motivo, and sui presunti
miracoli particolari. Non si ha più una discussione sulla fama
generale per il martirio o i miracoli.
I miracoli non sono discussi, come in precedenza, in riunioni
separate, ma nelle stesse riunioni che trattano del fatto e del
motivo martirio.
I miracoli (signa) richiesti non sono quelli della prima
classe; bastano quelli della seconda classe, e neppure è
determinato il loro numero. In alcune occasioni la decisione sui
miracoli è stata interamente dispensata.
La discussione sul martirio e sui miracoli, in precedenza tenuta
in tre riunioni o congregazioni, ossia antepreparatoria,
preparatoria, e generale, ora è di solito condotta, attraverso
una dispensa che in ogni caso deve essere ottenuta dal Sommo
Pontefice, in una sola Congregazione nota come particularis,
o speciale. Essa consiste di sei o sette Cardinali della
Congregazione del Culto e quattro o cinque prelati deputati in
modo speciale dal Papa. Vi è solo una positio preparata
nel solito modo; se vi è una maggioranza affermativa viene
emesso un decreto che riguarda la prova del martirio, il motivo
del martirio, e i miracoli. (Constare de Martyrio, causâ
Martyrii et signis.)
La fase finale consiste in una discussione sulla sicurezza
(super tuto) con cui si deve proseguire nella beatificazione,
come nel caso dei confessori; segue poi la solenne
beatificazione.
Questa procedura è seguita in tutti i casi di formale
beatificazione nelle cause sia di confessori che di martiri
proposte nel modo ordinario (per viam non cultus). Quelle
proposte che cadono sotto la definizione dei casi esclusi (casus
excepti) da Papa Urbano VIII sono trattate in un altro modo.
In tali casi si deve provare che una venerazione pubblica da
tempo immemorabile (almeno per 100 anni prima della
promulgazione, nel 1640, del decreto di Urbano VIII) è stata
tributata al servo di dio, o confessore o martire. Tale causa è
proposta sotto il titolo di "conferma della venerazione" (de
confirmatione cultus); essa viene trattata in una riunione
ordinaria della Congregazione del Culto. Quando le difficoltà
del Promotore della Fede sono state soddisfatte, viene
pèromulgato un decreto del Pontefice che conferma il culto.
Questo tipo di beatificazione è detta equivalente o virtuale.