Giovanni Paolo II
La Beatificazione dei Martiri

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Le cause dei martiri sono condotte nello stesso modo di quelle dei confessori finché si tratta dei processi informativi e di quelli de non cultu e ad introductionem causae. Ma appena la commissione di introduzione è stata costituita, essi procedono molto più rapidamente.


Non sono concesse lettere remissorie per i processi Apostolici che riguardano la fama generale per il martirio e per i miracoli; the lettere inviate richiedono un'immediata indagine sul fatto del martirio, sul suo motivo, and sui presunti miracoli particolari. Non si ha più una discussione sulla fama generale per il martirio o i miracoli.


I miracoli non sono discussi, come in precedenza, in riunioni separate, ma nelle stesse riunioni che trattano del fatto e del motivo martirio.


I miracoli (signa) richiesti non sono quelli della prima classe; bastano quelli della seconda classe, e neppure è determinato il loro numero. In alcune occasioni la decisione sui miracoli è stata interamente dispensata.


La discussione sul martirio e sui miracoli, in precedenza tenuta in tre riunioni o congregazioni, ossia antepreparatoria, preparatoria, e generale, ora è di solito condotta, attraverso una dispensa che in ogni caso deve essere ottenuta dal Sommo Pontefice, in una sola Congregazione nota come particularis, o speciale. Essa consiste di sei o sette Cardinali della Congregazione del Culto e quattro o cinque prelati deputati in modo speciale dal Papa. Vi è solo una positio preparata nel solito modo; se vi è una maggioranza affermativa viene emesso un decreto che riguarda la prova del martirio, il motivo del martirio, e i miracoli. (Constare de Martyrio, causâ Martyrii et signis.)


La fase finale consiste in una discussione sulla sicurezza (super tuto) con cui si deve proseguire nella beatificazione, come nel caso dei confessori; segue poi la solenne beatificazione.

Questa procedura è seguita in tutti i casi di formale beatificazione nelle cause sia di confessori che di martiri proposte nel modo ordinario (per viam non cultus). Quelle proposte che cadono sotto la definizione dei casi esclusi (casus excepti) da Papa Urbano VIII sono trattate in un altro modo. In tali casi si deve provare che una venerazione pubblica da tempo immemorabile (almeno per 100 anni prima della promulgazione, nel 1640, del decreto di Urbano VIII) è stata tributata al servo di dio, o confessore o martire. Tale causa è proposta sotto il titolo di "conferma della venerazione" (de confirmatione cultus); essa viene trattata in una riunione ordinaria della Congregazione del Culto. Quando le difficoltà del Promotore della Fede sono state soddisfatte, viene pèromulgato un decreto del Pontefice che conferma il culto. Questo tipo di beatificazione è detta equivalente o virtuale.

 


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