Per assicurare la beatificazione (la fase più importante e
difficile del processo di canonizzazione) la procedura regolare
è la seguente:
Scelta di un Vice-Postulatore da parte del Postulatore Generale
della causa, per promuovere tutte le inchieste giudiziali
necessarie in luoghi al di fuori di Roma. Tali inchieste sono
istituite dalla locale autorità episcopale.
La preparazione delle inchieste (processus), che sono
tutte effettuate dalla ordinaria autorità episcopale. Esse sono
di tre tipi: (a) Inchieste informative riguardo alla reputazione
di santità e ai miracoli dei servi di Dio, non soltanto in modo
generale, ma anche in casi particolari; ci posso-no essere molte
inchieste del genere, se i testimoni da esaminare appar-tengono
a diverse diocesi. (b) Processi de non cultu sono
istituiti per provare che i decreti di Papa Urbano VIII
(1568-1644) riguardanti la proibizione di culto pubblico dei
servi di Dio prima della loro beatificazione siano stati
rispettati; essi sono generalmente condotti dal vescovo del
luogo in cui le reliquie del servo di Dio sono conservate.(c)
Altre inchieste sono note come Processiculi diligentiarum
ed hanno per loro oggetto gli scritti attribuiti alla persoma la
cui beatificazione è in questione; esse variano in numero a
seconda delle diocesi in cui tali scritti sono ritrovati, o si
pensa probabile siano ritrovati, e non possono essere
giudizialmente eseguiti prima che una "Istruzione" sia ottenuta
dal Promotore della Fede da parte del Postulatore Generale e da
lui inviata al vescovo in questione.
I risultati di tutte queste inchieste sono inviate a Roma, alla
Congregazione del Culto, attraverso un messaggero (portitor)
scelto dai giudi-ci, o attraverso qualche altro canale sicuro,
nel caso in cui un rescritto della Congregazione dispensi
dall'obbligo di mandare un messaggero.
Esse sono aperte, tradotte se necessario in italiano, ne è
fatta una copia pubblica, e un Cardinale è nominato dal Papa
come relatore o ponens della causa, e per tutte queste
fasi devono essere ottenuti dei rescritti della Congregazione,
confermati dal Papa
Gli scritti del servo di Dio sono in seguito esaminati da
teologi nominati dallo stesso Cardinale relatore, autorizzato a
ciò da uno speciale rescritto. Nel frattempo, l'avvocato ed il
Procuratore della causa, scelti dal Postulatore Generale, hanno
preparato tutti i documenti che riguardano l'introduzione della
causa (positio super introductione causae). Questi
consistono di (a) un sommario del processo informativo, (b) una
informativa, (c) risposte alle osservazioni o alle difficoltà
del Promotore della Fede, mandate da lui al Postulatore.
Questa raccolta di documenti (positio) viene stampata e
distribuita ai Cardinali della Congregazione del Culto quaranta
giorni prima della data assegnata per la loro discussione.
Se nulla di contrario alla fede e alla morale è trovato negli
scritti del servo di Dio, viene pubblicato un decreto, che
autorizza azioni ulteriori (quod in causâ procedi possit ad
ulteriora), ossia la discussione della questione (dubium)
sulla costituzione o meno di una commissione per l'introduzione
della causa.
Al momento fissato dalla Congregazione del Culto si tiene una
riunione ordinaria in cui questa costituzione è dibattuta dai
Cardinali della suddetta Congregazione e dai suoi officiali, ma
senza il voto o la parteci-pazione dei consultori, sebbene
questo privilegio è sempre concesso loro da una prescrizione.
In questa riunione i Cardinali favoriscono la costituzione della
suddetta commissione, viene promulgato un decreto in tal senso,
ed il Papa lo firma, ma, secondo la consuetudine, con il suo
nome di battesimo, non con quello da Pontefice. Da quel momento
al servo di Dio è dato giudizialmente il titolo di Venerabile
Quindi viene presentata una richiesta di lettere remissorie per
i vescovi in partibus (fuori Roma), che li autorizzi a
stabilire per Apostolica autorità l'inchiesta (processus)
sulla fama di santità e sui miracoli in generale. Questo
permesso è concesso da un rescritto. e tali lettere remissorie
sono preparate ed inviate ai vescovi dal Postulatore Generale.
Nel caso in cui i testimoni oculari siano di età avanzata, altre
lettere remissorie sono di solito concesse allo scopo di aprire
un processo noto come "incoativo", che riguarda le particolari
virtù dei miracoli della persona in questione. Ciò è fatto in
modo che non si possano perdere le prove (ne pereant
proba-tiones), e tale processo incoativo precede quello sui
miracoli e le virtù in generale.
Mentre il processo Apostolico è in corso fuori Roma, sono
preparati i documenti dal Procuratore della Causa per la
discussione de non cultu, o sull'assenza di culto, e al
momento fissato si tiene una riunione ordinaria (congregatio),
in cui la questione è indagata; se si trova che il decreto di
Urbano VIII è stato rispettato, un altro decreto stabilisce che
si possono fare i passi ulteriori.
Quando l'inchiesta riguardante la reputazione di santità (super
famâ) è giunta a Roma, essa viene aperta (come già descritto
parlando del processo ordinario, e con le stesse formalità
riguardanti i rescritti), quindi tradotta in italiano,
sintetizzata, e dichiarata valida. I documenti super famâ
in generale sono preparati dall'avvocato, e al momento
opportuno, in una riunione ordinaria dei Cardinali della
Congregazione del Culto, la questione viene dibattuta: se vi è
prova di una generale fama di santità e di miracoli del servo di
Dio. se la risposta è favorevole, viene pubblicato un decreto
che incorpora questo risultato.
Nuove lettere remissorie sono poi inviate ai vescovi
in
partibus per i processi Apostolici riguardanti la fama sulla
santità e i miracoli in partico-lare. Questi processi devono
terminare entro otto mesi e quando sono ricevuti a Rome sono
aperti, come descritto sopra, e per mezzo di un egual numero di
rescritti, da parte del Cardinal Prefetto, tradotti in italiano,
e la loro sintesi autenticata dal Cancelliere della
Congregazione del Culto.
L'avvocato della causa in seguito prepara i documenti (positio)
che fanno riferimento alla discussione sulla validità di tutti i
precedenti proces-si, informativi ed Apostolici.
Questa discussione è tenuta nella riunione detta
congregatio
rotalis dal fatto che sono soltanto dei giudici della Rota a
votare. Se alle difficoltà del Promotore della Fede si dà
soddisfacente risposta, viene pubblicato il decreto che
stabilisce la validità delle inchieste o dei processi.
Nel frattempo viene espletata tutta la necessaria preparazione
per la discussione della questione (dubium): Vi è prova
che il venerabile servo di Dio ha praticato le virtù sia
teologiche che cardinali, e in un grado eroico? (An constet
de virtutibus Ven. servi Dei, tam theologicis quam cardinalibus,
in heroico gradu?). Nella causa dei Confessori tale fase è
di primaria importanza. La questione viene discussa in tre
riunioni o congregazioni dette rispettivamente, antepreparatoria,
preparatoria, e generale. La prima di queste riunioni è tenuta
nel palazzo del Cardinal relator (relatore) della causa,
e in essa sono presenti soltanto i consultori della
Congrega-zione del Culto Divino, ed il suo presidente, o
Prefetto, che presiede; la terza si tine in Vaticano, e vi
presiede il Papa, e votano sia i Cardinali che i consultori. Per
ognuna di queste congregazioni l'avvocato della causa pre-para e
stampa rapporti ufficiali (positiones), dette
rispettivamente rappor-to, nuovo rapporto, rapporto finale,
riguardanti le virtù, etc., - positio, positio nova, positio
novissima, super virtutibus. Ad ogni modo, prima di
procedere alla seguente riunione, la maggioranza dei consultori
deve decidere che le difficoltà del Promotore della Fede sono
state risolte in modo soddisfacente.
Quando la Congregazione del Culto nella su descritta riunione
generale ha deciso in modo favorevole, viene richiesto al Papa
di firmare il solenne decreto che afferma che vi è prova delle
eroiche virtù del servo di Dio. Questo decreto non è pubblicato
finché il Papa, dopo aver raccoman-dato la questione a Dio nella
preghiera, non dà il consenso finale e non conferma con la sua
suprema espressione la decisione della Congregazione.
Si devono ora provare i miracoli, dei quali due di prima classe
sono richiesti nel caso in cui sia stat provata la pratica delle
virtù in grado eroico, sia nelle inchieste ordinarie che
Apostoliche o nei processi con i testimoni oculari - tre, se i
testimoni oculari sono stati reperiti soltanto nei processi
ordinari; quattro, se le virtù sono state provate soltanto con
testimoni non diretti dei fatti (de auditu). Se i
miracoli sono stati provati in modo sufficiente nei processi
Apostolici (super virtutibus) già dichiarati validi, si
preparano contemporaneamente i documenti che riguardano i
miracoli (super miraculis). Se nei processi Apostolici si
è fatta soltanto menzione generale dei miracoli, devono essere
aperti dei nuovi processi Apostolici, e condotti nel modo già
descritto per provare la pratica delle virtù in grado eroico.
La discussione sui miracoli particolari procede esattamente
nello stesso modo e nello stesso ordine di quella sulle virtù.
Se le decisioni sono favorevoli, la riunione generale della
Congregazione è seguita da un decreto, confermato dal Papa, in
cui si annuncia che vi è la prova dei miracoli. Si deve notare
qui che nella positio per la Congregazione
ante-preparatoria sono richieste, e sono stampate, le opinioni
di due medici, uno dei quali è stato scelto dal Postulatore,
l'altro dalla Congregazione del Culto. Dei tre rapporti (positiones)
sopra menzionati, e che anche ora sono richiesti, il primo è
preparato nel solito modo; il secondo consiste in una
esposizione delle virtù eroiche del servo di Dio, in una
informativa, e in una risposta alle successive osservazioni del
Promotore della Fede; l'ultima consiste soltanto in una risposta
alle sue osservazioni finali.
Quando i miracoli sono stati provati, si tiene un'altra riunione
della Congregazione del Culto in cui viene dibattuta una volta,
e soltanto una volta. se oppure no, concessa l'approvazione
sulle virtù e sui miracoli, è sicuro procedere con le solennità
della beatificazione. Se la maggioranza dei consultori è
favorevole, viene emesso dal Papa un decreto in tal senso, e al
momento da lui fissato ha luogo la solenne beatificazione del
servo di Dio nella Basilica Vaticana, ed in tale occasione viene
emessa una Lettera del Pontefice che permette il culto pubblico
e la venerazione della persona beatificata ora nota come Beato (Beatus).