Giovanni Paolo II
La Beatificazione dei Confessori

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Per assicurare la beatificazione (la fase più importante e difficile del processo di canonizzazione) la procedura regolare è la seguente:

Scelta di un Vice-Postulatore da parte del Postulatore Generale della causa, per promuovere tutte le inchieste giudiziali necessarie in luoghi al di fuori di Roma. Tali inchieste sono istituite dalla locale autorità episcopale.


La preparazione delle inchieste (processus), che sono tutte effettuate dalla ordinaria autorità episcopale. Esse sono di tre tipi: (a) Inchieste informative riguardo alla reputazione di santità e ai miracoli dei servi di Dio, non soltanto in modo generale, ma anche in casi particolari; ci posso-no essere molte inchieste del genere, se i testimoni da esaminare appar-tengono a diverse diocesi. (b) Processi de non cultu sono istituiti per provare che i decreti di Papa Urbano VIII (1568-1644) riguardanti la proibizione di culto pubblico dei servi di Dio prima della loro beatificazione siano stati rispettati; essi sono generalmente condotti dal vescovo del luogo in cui le reliquie del servo di Dio sono conservate.(c) Altre inchieste sono note come Processiculi diligentiarum ed hanno per loro oggetto gli scritti attribuiti alla persoma la cui beatificazione è in questione; esse variano in numero a seconda delle diocesi in cui tali scritti sono ritrovati, o si pensa probabile siano ritrovati, e non possono essere giudizialmente eseguiti prima che una "Istruzione" sia ottenuta dal Promotore della Fede da parte del Postulatore Generale e da lui inviata al vescovo in questione.


I risultati di tutte queste inchieste sono inviate a Roma, alla Congregazione del Culto, attraverso un messaggero (portitor) scelto dai giudi-ci, o attraverso qualche altro canale sicuro, nel caso in cui un rescritto della Congregazione dispensi dall'obbligo di mandare un messaggero.


 Esse sono aperte, tradotte se necessario in italiano, ne è fatta una copia pubblica, e un Cardinale è nominato dal Papa come relatore o ponens della causa, e per tutte queste fasi devono essere ottenuti dei rescritti della Congregazione, confermati dal Papa


Gli scritti del servo di Dio sono in seguito esaminati da teologi nominati dallo stesso Cardinale relatore, autorizzato a ciò da uno speciale rescritto. Nel frattempo, l'avvocato ed il Procuratore della causa, scelti dal Postulatore Generale, hanno preparato tutti i documenti che riguardano l'introduzione della causa (positio super introductione causae). Questi consistono di (a) un sommario del processo informativo, (b) una informativa, (c) risposte alle osservazioni o alle difficoltà del Promotore della Fede, mandate da lui al Postulatore.


Questa raccolta di documenti (positio) viene stampata e distribuita ai Cardinali della Congregazione del Culto quaranta giorni prima della data assegnata per la loro discussione.


Se nulla di contrario alla fede e alla morale è trovato negli scritti del servo di Dio, viene pubblicato un decreto, che autorizza azioni ulteriori (quod in causâ procedi possit ad ulteriora), ossia la discussione della questione (dubium) sulla costituzione o meno di una commissione per l'introduzione della causa.


Al momento fissato dalla Congregazione del Culto si tiene una riunione ordinaria in cui questa costituzione è dibattuta dai Cardinali della suddetta Congregazione e dai suoi officiali, ma senza il voto o la parteci-pazione dei consultori, sebbene questo privilegio è sempre concesso loro da una prescrizione.


In questa riunione i Cardinali favoriscono la costituzione della suddetta commissione, viene promulgato un decreto in tal senso, ed il Papa lo firma, ma, secondo la consuetudine, con il suo nome di battesimo, non con quello da Pontefice. Da quel momento al servo di Dio è dato giudizialmente il titolo di Venerabile

 
Quindi viene presentata una richiesta di lettere remissorie per i vescovi in partibus (fuori Roma), che li autorizzi a stabilire per Apostolica autorità l'inchiesta (processus) sulla fama di santità e sui miracoli in generale. Questo permesso è concesso da un rescritto. e tali lettere remissorie sono preparate ed inviate ai vescovi dal Postulatore Generale. Nel caso in cui i testimoni oculari siano di età avanzata, altre lettere remissorie sono di solito concesse allo scopo di aprire un processo noto come "incoativo", che riguarda le particolari virtù dei miracoli della persona in questione. Ciò è fatto in modo che non si possano perdere le prove (ne pereant proba-tiones), e tale processo incoativo precede quello sui miracoli e le virtù in generale.


Mentre il processo Apostolico è in corso fuori Roma, sono preparati i documenti dal Procuratore della Causa per la discussione de non cultu, o sull'assenza di culto, e al momento fissato si tiene una riunione ordinaria (congregatio), in cui la questione è indagata; se si trova che il decreto di Urbano VIII è stato rispettato, un altro decreto stabilisce che si possono fare i passi ulteriori.


Quando l'inchiesta riguardante la reputazione di santità (super famâ) è giunta a Roma, essa viene aperta (come già descritto parlando del processo ordinario, e con le stesse formalità riguardanti i rescritti), quindi tradotta in italiano, sintetizzata, e dichiarata valida. I documenti super famâ in generale sono preparati dall'avvocato, e al momento opportuno, in una riunione ordinaria dei Cardinali della Congregazione del Culto, la questione viene dibattuta: se vi è prova di una generale fama di santità e di miracoli del servo di Dio. se la risposta è favorevole, viene pubblicato un decreto che incorpora questo risultato.


Nuove lettere remissorie sono poi inviate ai vescovi in partibus per i processi Apostolici riguardanti la fama sulla santità e i miracoli in partico-lare. Questi processi devono terminare entro otto mesi e quando sono ricevuti a Rome sono aperti, come descritto sopra, e per mezzo di un egual numero di rescritti, da parte del Cardinal Prefetto, tradotti in italiano, e la loro sintesi autenticata dal Cancelliere della Congregazione del Culto.


 L'avvocato della causa in seguito prepara i documenti (positio) che fanno riferimento alla discussione sulla validità di tutti i precedenti proces-si, informativi ed Apostolici.


Questa discussione è tenuta nella riunione detta congregatio rotalis dal fatto che sono soltanto dei giudici della Rota a votare. Se alle difficoltà del Promotore della Fede si dà soddisfacente risposta, viene pubblicato il decreto che stabilisce la validità delle inchieste o dei processi.


Nel frattempo viene espletata tutta la necessaria preparazione per la discussione della questione (dubium): Vi è prova che il venerabile servo di Dio ha praticato le virtù sia teologiche che cardinali, e in un grado eroico? (An constet de virtutibus Ven. servi Dei, tam theologicis quam cardinalibus, in heroico gradu?). Nella causa dei Confessori tale fase è di primaria importanza. La questione viene discussa in tre riunioni o congregazioni dette rispettivamente, antepreparatoria, preparatoria, e generale. La prima di queste riunioni è tenuta nel palazzo del Cardinal relator (relatore) della causa, e in essa sono presenti soltanto i consultori della Congrega-zione del Culto Divino, ed il suo presidente, o Prefetto, che presiede; la terza si tine in Vaticano, e vi presiede il Papa, e votano sia i Cardinali che i consultori. Per ognuna di queste congregazioni l'avvocato della causa pre-para e stampa rapporti ufficiali (positiones), dette rispettivamente rappor-to, nuovo rapporto, rapporto finale, riguardanti le virtù, etc., - positio, positio nova, positio novissima, super virtutibus. Ad ogni modo, prima di procedere alla seguente riunione, la maggioranza dei consultori deve decidere che le difficoltà del Promotore della Fede sono state risolte in modo soddisfacente.


Quando la Congregazione del Culto nella su descritta riunione generale ha deciso in modo favorevole, viene richiesto al Papa di firmare il solenne decreto che afferma che vi è prova delle eroiche virtù del servo di Dio. Questo decreto non è pubblicato finché il Papa, dopo aver raccoman-dato la questione a Dio nella preghiera, non dà il consenso finale e non conferma con la sua suprema espressione la decisione della Congregazione.


Si devono ora provare i miracoli, dei quali due di prima classe sono richiesti nel caso in cui sia stat provata la pratica delle virtù in grado eroico, sia nelle inchieste ordinarie che Apostoliche o nei processi con i testimoni oculari - tre, se i testimoni oculari sono stati reperiti soltanto nei processi ordinari; quattro, se le virtù sono state provate soltanto con testimoni non diretti dei fatti (de auditu). Se i miracoli sono stati provati in modo sufficiente nei processi Apostolici (super virtutibus) già dichiarati validi, si preparano contemporaneamente i documenti che riguardano i miracoli (super miraculis). Se nei processi Apostolici si è fatta soltanto menzione generale dei miracoli, devono essere aperti dei nuovi processi Apostolici, e condotti nel modo già descritto per provare la pratica delle virtù in grado eroico.


La discussione sui miracoli particolari procede esattamente nello stesso modo e nello stesso ordine di quella sulle virtù. Se le decisioni sono favorevoli, la riunione generale della Congregazione è seguita da un decreto, confermato dal Papa, in cui si annuncia che vi è la prova dei miracoli. Si deve notare qui che nella positio per la Congregazione ante-preparatoria sono richieste, e sono stampate, le opinioni di due medici, uno dei quali è stato scelto dal Postulatore, l'altro dalla Congregazione del Culto. Dei tre rapporti (positiones) sopra menzionati, e che anche ora sono richiesti, il primo è preparato nel solito modo; il secondo consiste in una esposizione delle virtù eroiche del servo di Dio, in una informativa, e in una risposta alle successive osservazioni del Promotore della Fede; l'ultima consiste soltanto in una risposta alle sue osservazioni finali.


Quando i miracoli sono stati provati, si tiene un'altra riunione della Congregazione del Culto in cui viene dibattuta una volta, e soltanto una volta. se oppure no, concessa l'approvazione sulle virtù e sui miracoli, è sicuro procedere con le solennità della beatificazione. Se la maggioranza dei consultori è favorevole, viene emesso dal Papa un decreto in tal senso, e al momento da lui fissato ha luogo la solenne beatificazione del servo di Dio nella Basilica Vaticana, ed in tale occasione viene emessa una Lettera del Pontefice che permette il culto pubblico e la venerazione della persona beatificata ora nota come Beato (Beatus).

 


Santo Subito

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