Il Maestro divino della perfezione e il
modello, Cristo Gesù, che insieme al Padre e
allo Spirito Santo «unico santo», amò la
Chiesa come una sposa e diede se stesso per
lei, per santificarla e renderla gloriosa ai
suoi occhi. Pertanto, dato il precetto a
tutti i suoi discepoli, affinché imitassero
la perfezione del Padre, inviò lo Spirito
Santo su tutti, che li muova internamente,
affinché amino Dio di tutto cuore, e
affinché si amino reciprocamente, allo
stesso modo in cui lui li amò. I seguaci di
Cristo - come si esorta attraverso il
Concilio Vaticano II - chiamati e
giustificati in Gesù Cristo, non secondo le
loro opere ma secondo il disegno e la grazia
di lui, nel Battesimo della fede sono stati
fatti veramente figli di Dio e compartecipi
della natura divina, e perciò veramente
santi.
Dio sceglie in ogni tempo un gran numero di
questi che, seguendo più da vicino l'esempio
di Cristo, offrano una gloriosa
testimonianza del Regno dei cieli con lo
spargimento del sangue o con l'esercizio
eroico delle virtù.
Invero la Chiesa, che fin dagli inizi della
religione cristiana ha sempre creduto che
gli Apostoli e i Martiri siano con noi
strettamente uniti in Cristo, li ha
celebrati con particolare venerazione
insieme con la beata Vergine Maria e i santi
Angeli, e ha implorato piamente l'aiuto
della loro intercessione. A questi in breve
tempo si aggiunsero altri che avevano
imitato più da vicino la verginità e povertà
di Cristo, e infine tutti gli altri, che il
singolare esercizio delle virtù cristiane e
i carismi divini raccomandavano alla pia
devozione e imitazione dei fedeli.
Considerando la vita di quelli che hanno
fedelmente seguito Cristo, per una tale
insolita ragione siamo incitati a ricercare
la Città futura e ci è insegnata una via
sicurissima attraverso la quale, tra le
vicende del mondo, possiamo arrivare alla
perfetta unione con Cristo o, per dir
meglio, alla santità, secondo lo stato e la
condizione propria di ciascuno.
Senza dubbio, avendo una tal moltitudine di
testimoni, attraverso i quali Dio si fa
presente a noi e ci parla, siamo attirati
con grande forza a guardare il Regno suo nei
cieli. La Sede Apostolica, accogliendo i
segni e la voce del suo Signore col massimo
timore e docilità, da tempi immemorabili,
per il gravoso compito affidatole di
insegnare, santificare e reggere il Popolo
di Dio, offre all'imitazione dei fedeli,
alla venerazione e all'invocazione gli
uomini e le donne insigni per lo splendore
della carità e di tutte le altre virtù
evangeliche e dopo aver condotto i debiti
accertamenti, dichiara con un solenne atto
di canonizzazione che essi sono Santi o
Sante.
L'Ordinamento delle cause di canonizzazione,
che il Nostro predecessore Sisto V affidò
alla Congregazione dei Sacri Riti da lui
stesso fondata, è stato sviluppato nel corso
dei tempi da sempre nuove norme, soprattutto
ad opera di Urbano VIII, che Prospero
Lambertini (poi divenuto Benedetto XIV),
raccogliendo anche esperienze del tempo
passato, lasciò ai posteri nell'opera
intitolata Beatificazione dei Servi di Dio e
canonizzazione dei Beati, e che rimase come
regola per quasi due secoli presso la Sacra
Congregazione dei Riti. Norme di tal genere
infine furono raccolte essenzialmente nel
Codice di Diritto Canonico, pubblicato
nell'anno 1917.
Ma poiché il progresso delle discipline
storiche, che ha fatto grandi passi nel
nostro tempo, ha mostrato la necessità di
arricchire la competente Commissione di uno
strumento di lavoro più adeguato, per
rispondere meglio ai postulati dell'arte
critica, il nostro predecessore Pio XI con
la Lettera apostolica «Già da qualche tempo»
(Motu proprio) pubblicata il 6 febbraio
1930, istituì presso la Sacra Congregazione
dei Riti la «Sezione storica» e le affidò lo
studio delle cause «storiche». Il 4 gennaio
1939 lo stesso Pontefice fece pubblicare le
Norme da osservare nell'istruire processi
ordinari sulle cause storiche, con le quali
rese di fatto superfluo il processo
«apostolico», così che nelle cause
«storiche» unico divenne il processo con
autorità ordinaria.
Paolo VI poi, con la Lettera apostolica «Sanctitas
clarior» del 19 marzo 1967, stabilì che,
anche nelle cause più recenti, si facesse un
unico processo per quanto riguarda
l'istruzione, cioè per raccogliere le prove,
che il Vescovo istruisce, previo permesso
tuttavia della Santa Sede. Il medesimo
Pontefice con la costituzione apostolica
«Sacra Congregazione dei Riti» dell'8 maggio
1969, in luogo della Sacra Congregazione dei
Riti istituì due nuovi Dicasteri, ad uno dei
quali affidò l'incarico di dare un assetto
al Culto divino, all'altro quello di
trattare le cause dei santi; in questa
stessa occasione mutò alquanto l'ordine di
procedere nelle medesime.
Dopo le più recenti esperienze, infine, ci è
parso opportuno di rivedere la via di
istruzione delle cause e dare un ordinamento
alla stessa Congregazione per le cause dei
Santi, per venire incontro alle esigenze
degli studiosi e ai desideri dei nostri
fratelli nell'Episcopato, che hanno più
volte sollecitato l'agilità del modo di
procedere, mantenendo tuttavia ferma la
sicurezza delle investigazioni in una
questione di tanta gravità. Crediamo
inoltre, privilegiando la dottrina della
collegialità proposta dal Concilio Vaticano
II, che sia assolutamente opportuno che gli
stessi Vescovi si sentano maggiormente uniti
alla Sede Apostolica nella trattazione delle
cause dei santi.
Per il futuro dunque, abrogate tutte le
leggi di qualsiasi genere in materia,
abbiamo stabilito che si debbano osservare
le norme che seguono.
Ai Vescovi diocesani o alle autorità
ecclesiastiche e agli altri equiparati nel
diritto, entro i confini della loro
giurisdizione, sia d'ufficio, sia su istanza
dei singoli fedeli o di legittime
aggregazioni e dei loro procuratori, compete
il diritto di investigare circa la vita, le
virtù o il martirio e fama di santità o
martirio, i miracoli asseriti, e, se è il
caso, l'antico culto del Servo di Dio, del
quale viene chiesta la canonizzazione.
In ricerche di tal genere il Vescovo
proceda secondo le Norme particolari da
stabilirsi dalla Sacra Congregazione per le
Cause dei Santi, in questo ordine:
Richieda al postulatore della causa,
nominato legittimamente dal promotore, una
accurata informazione sulla vita del Servo
ci Dio, e si faccia contemporaneamente da
quello accuratamente illustrare i motivi che
sembrano richiedere una causa di
canonizzazione.
Se il Servo di Dio ha pubblicato suoi
scritti, il Vescovo li faccia esaminare dai
censori teologici.
Se non si è trovato nulla in tali scritti
contro la fede e la morale, allora il
Vescovo faccia esaminare gli altri scritti
inediti (lettere, diari, ecc.) e tutti i
documenti, che in qualunque modo riguardino
la causa, da persone adatte allo scopo, che,
dopo aver compiuto il loro compito con
scrupo-losità, devono stendere una relazione
sugli accertamenti fatti.
Se da quanto fatto finora il Vescovo riterrà
nella sua prudenza che si possa procedere
oltre, faccia interrogare i testimoni
addotti dal postulatore e gli altri che
d'ufficio devono essere chiamati secondo il
rito. Se poi fosse urgente l'esame dei
testimoni per non perdere la possibilità di
avere le prove, devono essere interrogati
anche se non è ancora stata terminata
l'indagine sui documenti.
La ricerca sui miracoli asseriti si faccia
separatamente dall'indagine sulle virtù o
sul martirio.
Terminate le indagini, si trasmettano tutti
gli atti in duplice copia alla Sacra
Congregazione, insieme a un esemplare dei
libri del Servo di Dio esaminati dai censori
teologici con il relativo giudizio. Il
Vescovo inoltre deve aggiungere una
dichiarazione sull'osservanza dei decreti di
Urbano VIII sul non culto.
E' compito della Sacra Congregazione per
le Cause dei Santi, presieduta dal Cardinale
Prefetto, con l'aiuto del Segretario, di
fare ciò che concerne la canonizzazione dei
Servi di Dio, sia assistendo i Vescovi
nell'istruire le cause con il consiglio e le
istruzioni, sia studiando a fondo le cause,
sia infine pronunziandosi con il voto. Alla
Congregazione spetta ancora di decidere su
tutte quelle cose che si riferiscono
all'autenticità e alla conservazione delle
reliquie.
E' compito del Segretario: 1) curare le
relazioni con gli esterni, in particolare
con i Vescovi che istruiscono le cause; 2)
partecipare alle discussioni in merito alla
causa, portando il voto nella Congregazione
dei Padri Cardinali e dei Vescovi; 3)
stendere la relazione sui voti dei Cardinali
e dei Vescovi, da consegnare al Sommo
Pontefice.
Nell'adempiere al suo compito il Segretario
è aiutato dal Sottosegretario, a cui spetta
in particolare di vedere se sono state
osservate le prescrizioni di legge
nell'istruzione delle cause, ed è aiutato
anche da un congruo numero di Ufficiali
minori.
Per lo studio delle cause presso la Sacra
Congregazione c'è il Collegio dei Relatori,
presieduto dal Relatore generale.
E' compito dei singoli Relatori: 1) studiare
le cause loro affidate con i cooperatori
esterni e preparare le «Positiones super
virtutibus et martyrio»; 2) illustrare per
scritto tutti i chiarimenti storici, se sono
stati richiesti dai Consultori; 3)
partecipare come esperti, senza diritto di
voto, alla riunione dei teologi.
Ci sarà in particolare uno dei Relatori che
avrà l'incarico di occuparsi a fondo della «Positio
super miraculis», che parteciperà alla
riunione dei medici e al Congresso dei
teologi.
Il Relatore generale, che presiede la
riunione dei Consultori storici, è aiutato
da alcuni Collaboratori nei suoi studi.
Presso la Sacra Congregazione c'è un «Promotor
fidei» o Prelato teologo, che ha il seguente
compito: 1) presiedere il Congresso dei
teologi, in cui ha diritto di voto; 2)
preparare la relazione sullo stesso
Congresso; 3) partecipare alla Congregazione
dei Padri Cardinali e dei Vescovi come
esperto, senza tuttavia diritto di voto. Per
una o un'altra causa, se sarà necessario,
dal Cardinale Prefetto potra essere nominato
un «Promotor fidei» che faccia al caso.
Per trattare le cause dei Santi sono a
disposizione Consultori, chiamati da diverse
parti, con specifica esperienza, chi in
campo storico, chi in campo teologico.
Per l'esame delle guarigioni, che vengono
presentate come miracoli, si tiene presso la
Sacra Congregazione una commissione di
medici.
Dopo che il Vescovo ha inviato a Roma tutti
gli atti e i documenti riguardanti la causa
nella Sacra Congregazione per le Cause Santi
si proceda in tal modo:
1) Innanzitutto il Sottosegretario
esamina attentamente se nelle inchieste
fatte dal Vescovo sono state osservate tutte
le norme di legge e riferisce nel Congresso
ordinario sull'esito dell'esame.
2) Se il Congresso giudicherà che la
causa è stata istruita secondo le norme di
legge, stabilirà di affidarla a uno dei
Relatori; il Relatore, a sua volta, aiutato
da un Cooperatore esterno, farà la «Positio
super virtutibus vel super martyrio»,
secondo le regole della critica agiografica.
3) Nelle cause antiche e in quelle
recenti, la cui indole particolare
richiederà il giudizio del Relatore
generale, la «Positio», una volta stesa,
dovrà essere sottoposta all'esame dei
Consultori esperti specifici della materia,
perché esprimano il voto sul suo valore
scientifico sulla sufficienza all'effetto.
In singoli casi la Sacra Congregazione può
affidare la «Posi-tio» anche ad altri
studiosi, non compresi nel numero dei
Consultori.
4) La «Positio» (con i voti scritti dei
Consultori storici e con gli ulteriori
chiarimenti del Relatore, se saranno
necessari) sarà consegnata ai Consultori
teologi, che esprimeranno il voto sul merito
della causa; è loro compito, insieme al «Promotor
fidei», studiare tanto a fondo la causa fino
a che sia stato completato l'esame delle
questioni teologiche controverse, qualora ve
ne siano, prima che si arrivi alla
discussione nel Congresso specifico.
5) I voti definitivi dei Consultori
teologi, insieme alle conclusioni stese dal
«Promotor fidei», saranno affidate al
giudizio dei Cardinali e dei Vescovi.
14. Sui miracoli la Congregazione giudica
con il seguente criterio:
1) I miracoli asseriti, sui quali il
Relatore incaricato di ciò prepara la «Positio»,
sono esaminati nella riunione degli esperti
(se si tratta di guarigioni, nella riunione
dei medici); i voti e le conclusioni degli
esperti sono esposti in una accurata
relazione.
2) In secondo luogo si devono discutere
i miracoli nello specifico Congresso dei
teologi; e infine nella Congregazione dei
Padri Cardinali e dei Vescovi.
Il parere dei Padri Cardinali e dei Vescovi
viene riferito al Sommo Pontefice, al quale
solo compete il diritto di decretare il
culto pubblico ecclesiastico del Servo Di
Dio.
16. Nelle singole cause di canonizzazione,
il cui giudizio per il momento dipenda dalla
Sacra Congregazione, la stessa Sacra
Congregazione stabilirà, con un decreto
particolare, il modo di procedere oltre,
nell'osservanza tuttavia di questa nuova
legge.
Le norme stabilite con questa Nostra
costituzione cominciano ad entrare in vigore
da oggi. Vogliamo che queste norme e
prescrizioni siano valide ed efficaci ora e
per il futuro, non essendo in opposizione,
fin dove è necessario, con le Costituzioni e
gli ordinamenti apostolici fatti dai nostri
predecessori, e le altre prescrizioni degne
anche di particolare menzione e deroga.
Roma, San
Pietro,
25 gennaio 1983,
V anno del nostro
Pontificato
Riferimeti bibliografici:
Const. dogm.
Lumen gentium, n. 40.
Cfr. ibid, n. 50.
Const. Apost. Immensa Aeterni Dei, diei 22
ianuarii 1588. Cfr. Bullarium Romanum, ed.
Taurinensis, t. VIII, pp. 985-999.
Litt. Apost. Caelestis Hierusalem cives,
diei 5 iulii 1634; Urbani VIII P.O.M.
Decreta servanda in beatificatione et
canonizatione Sanctorum, diei 12 martii
1642.
AAS 22 (1930), pp. 87-88.
AAS 31 (1939), pp. 174-175.
AAS 61 (1969), pp. 149-153.
Ibid., nn. 3-4.
AAS 61 (1969), pp. 297-305.
©
Libreria Editrice Vaticana